Sez. L, Sentenza n. 313 del 14/01/1983 (Rv. 425118 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO ANCHE NELLE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO ANCHE NELLE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI.*
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, la nomina di un consulente tecnico in grado di appello è soltanto facoltativa, anche nelle cause previdenziali ed anche ove si tratti di valutare, ex art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., aggravamenti delle infermità sopravvenute nel corso del giudizio, stante la diversa formulazione dell'art. 441 cod. proc. civ. rispetto a quella dell'abrogato art. 453 ed atteso che l'art. 445 (nuovo testo cod. proc. civ.) (per il quale, nelle cause suddette richiedenti accertamenti medici, il giudice "nomina" uno o più consulenti) va sicuramente riferito al procedimento di primo grado, come è reso palese dal duplice richiamo in esso contenuto all'art. 424 cod. proc. civ., concernente appunto questo procedimento. (V 6023/81, mass nn 416808 e 416807; (Conf 3325/80, mass n 407126; (Conf 271/80, mass n 403658).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 465, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)