Sez. 5, Sentenza n. 13197 del 09/06/2009 (Rv. 608301 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione dell'imposta ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Assenza di operazioni attive - Qualità di imprenditore dell'acquirente del bene - Insufficienza - Inerenza dell'acquisto ad una fase preparatoria dell'impiego produttivo - Necessità - Prova - A carico dell'imprenditore.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
La detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'imposta assolta, dovuta o addebitata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto di beni o servizi effettuato nell'esercizio d'impresa, richiede: a) che i relativi contratti siano stipulati dall'imprenditore in quanto tale; b) la inerenza dei beni o servizi all'attività di impresa. Tale inerenza, in assenza di operazioni attive, non può essere, però, presunta solo per la qualità di imprenditore individuale o societario dell'acquirente del bene, trattandosi di elemento puramente indiziario, rispetto ad una caratteristica che postula l'effettivo esercizio dell'impresa e il ricadere dell'acquisto medesimo in una fase preparatoria dell'impiego produttivo. Detto elemento, pertanto, deve trovare conforto in altre circostanze della concreta vicenda (con onere della prova a carico di chi invochi la detrazione), idonee ad evidenziare l'effettiva connessione dell'acquisto con l'espletamento della progettata attività imprenditoriale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)