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Sez. 3, Sentenza n. 19128 del 19/03/2014 Cc. (dep. 09/05/2014) Rv. 259754 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Disciplina ex art. 297 comma terzo cod. proc. pen. - Anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data di emissione del primo provvedimento coercitivo - Prova positiva - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259754-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Ai fini dell'operatività della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, la sussistenza del presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data di emissione della prima deve risultare positivamente, non essendo sufficiente l'assenza della prova della posteriorità degli stessi, in quanto la previsione contenuta nel comma terzo dell'art. 297 cod. proc. pen. costituisce eccezione rispetto alla disciplina generale di cui al primo comma della norma medesima, secondo la quale gli effetti di tale misura decorrono dalla data di esecuzione dell'ordinanza applicativa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicazione della regola della retrodatazione della misura disposta con la seconda ordinanza, in una vicenda in cui questa era relativa a reato commesso "in data antecedente al 6/11/2010", mentre la prima ordinanza era stata emessa in data 22/10/2010).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)