Sez. 5, Sentenza n. 2560 del 23/05/1997 Cc. (dep. 24/07/1997) Rv. 208243 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto di contestazioni a catena - Finalità - "Ratio" - Ordinanze emesse in procedimenti diversi - Applicabilità del divieto - Limiti - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Il divieto della cosiddetta contestazione a catena è diretto ad evitare che venga dilatata la durata della misura cautelare con l'artificiosa emissione, in tempi diversi, di plurime ordinanze coercitive per lo stesso fatto o per fatti diversi o connessi, nonostante l'esistenza nel processo, al momento dell'emanazione del primo provvedimento, di indizi gravi e sufficienti per tutte le fattispecie frazionate nel tempo. Per la ratio della norma e la finalità perseguita, che si ispira ad evidenti esigenze costituzionali di tutela della libertà personale, il divieto sanziona la reiterazione delle ordinanze sia nello stesso procedimento, sia in procedimenti diversi, purché il fenomeno sia desumibile dagli atti o comunque portato a conoscenza del giudice procedente, con atti formali, incombendo sull'interessato l'onere di provare compiutamente l'identità del fatto e la contestazione a catena, con la produzione anche di provvedimenti giurisdizionali. A questa soluzione interpretativa si perviene pure in conseguenza della modifica dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 12, comma primo, Legge 8 agosto 1995 n. 332, che, statuendo l'inoperatività del divieto "alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione", prevede e presuppone proprio l'ipotesi di una pluralità di ordinanze emesse in distinti procedimenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)