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Sez. L, Sentenza n. 311 del 14/01/1980 (Rv. 403700 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - SUCCESSIVO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - MOMENTO DELLA EFFETTIVA INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403700-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - SUCCESSIVO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - MOMENTO DELLA EFFETTIVA INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - POTERI DEL GIUDICE.*

In tema di pensione di invalidita, per infermita od aggravamenti di malattia sopravvenuti dopo la presentazione della domanda in Sede amministrativa, il momento della effettiva insorgenza dello stato invalidante, al fine del decorso della pensione medesima dal primo giorno del mese successivo, deve essere riscontrato, anche in relazione alla valutazione dei fattori extrapatologici, dal giudice del merito con la massima precisione possibile avvalendosi altresi degli ampi poteri istruttori che la legge gli conferisce in materia, e tenuto conto che la data della visita medica del consulente, che abbia accertato quelle infermita o quegli aggravamenti, e necessariamente successiva al concreto verificarsi degli stessi e, quindi, non puo essere presuntivamente fatta coincidere con l'indicato momento. (V 4309/78, mass n 393978; (Conf 3691/78, mass n 393210).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 10, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 10, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)