Sez. 1, Sentenza n. 8363 del 26/07/1993 (Rv. 483317 - 01)
Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - Notifica | Abitazione ufficio o azienda del contribuente - Mancato reperimento nel Comune di domicilio fiscale - Avviso di accertamento - Notifica - Modalità.
Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - Notifica
Ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 applicabile per ogni tipo di imposta erariale, la notificazione degli atti di accertamento deve essere eseguita secondo le norme degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ. nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed ai sensi della lett. e) della citata norma, quando nel suddetto comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 cod. proc. civ. si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Pertanto, solo nella ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificante deve svolgere nell'ambito del comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente, la notificazione dell'avviso è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune, senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto comune.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)