Sez. 1, Sentenza n. 4654 del 26/05/1997 (Rv. 504686 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Mancato reperimento di abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel Comune di domicilio fiscale - Notifica ex. art. 60 d.P.R. 600 del 1973 - Necessità - Mutamento di indirizzo - Nell'ambito dello stesso Comune - Notifica ex. art. 60 d.P.R. del 1973 - Legittimità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
La notificazione di cui all'art. 60 primo comma lett. e) d.P.R. 600 del 1973 è ritualmente eseguita soltanto nell'ipotesi in cui nel Comune dove la notifica deve essere effettuata non si rinvenga l'abitazione, l'ufficio o la sede del contribuente, mentre in caso contrario, la notificazione deve essere effettuata nel rispetto delle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che la variazione di indirizzo di una società non vale a rendere legittima la notifica ai sensi dell'art. 60 cit., se tale variazione si è mantenuta nell'ambito dello stesso Comune nel cui territorio la società ha continuato ad avere la propria sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)