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Sez. 2, Sentenza n. 5334 del 12/10/1979 (Rv. 401924 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO E DELLA CONSEGUENTE COMPETENZA PER TERRITORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401924-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO E DELLA CONSEGUENTE COMPETENZA PER TERRITORIO - CONDIZIONI.*

La pattuizione del pagamento, contrattualmente dovuto, mediante cambiale-tratta vale a spostare nel domicilio del debitore il luogo del pagamento e la Competenza territoriale, quando detta modalita di pagamento sia prevista in via esclusiva, con la correlativa rinuncia del creditore al foro spettantegli per legge, ed il debitore provveda al pagamento del titolo alla scadenza. Pertanto, lo spostamento della Competenza territoriale non si verifica ove il debitore non si sia concretamente avvalso della detta Forma di pagamento ed il creditore agisca in giudizio in via causale, per ottenere la condanna all'adempimento. (Conf 2819/78, mass n 392245; (Conf 681/74, mass n 368503).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)