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Sez. 2, Sentenza n. 6133 del 17/11/1980 (Rv. 409881 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - DOMICILIO DEL VENDITORE - LIMITI - LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA CAMBIALE - CARATTERE ESCLUSIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409881-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - DOMICILIO DEL VENDITORE - LIMITI - LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA CAMBIALE - CARATTERE ESCLUSIVO - CONDIZIONI.*

Il luogo di pagamento del prezzo indicato dall'art 1498, ultimo comma, cod civ nel domicilio del venditore, in applicazione del principio generale di cui all'art 1182, comma terzo, cod civ, e sostituito dal luogo in cui, a norma dell'art 44 della legge cambiaria, va presentata la cambiale, solo quando la clausola con cui si autorizza il venditore-creditore a emettere tratte a copertura del credito per il prezzo prevede tale modalita di pagamento con carattere esclusivo, mentre la sostituzione non avviene quando manchi tale previsione, giacche, in tal caso quella modalita rappresenta una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi secondo la corrente prassi commerciale. (V 6503/79, mass n 403247; (V 5334/79, mass n 401924).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)