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Sez. 5, Sentenza n. 5158 del 18/04/1995 Ud. (dep. 08/05/1995) Rv. 201324 - 01

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere | Bancarotta documentale - Furto del computer contenente i dati della contabilità - Irreperibilità del tecnico che ha introdotto la chiave di lettura sul supporto magnetico - Causa di forza maggiore - Configurabilità - Esclusione - Ragione: omissione della tenuta dei libri contabili e della conservazione dei relativi documenti.
Stato
decisa il 1995-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201324-01

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non può ravvisarsi la causa di forza maggiore, che esclude la responsabilità, nel furto del computer contenente tutti i dati utili della contabilità e nella irreperibilità del tecnico che ha introdotto la chiave di lettura sul supporto magnetico, dal momento che, comunque, l'imputato non ha tenuto i prescritti libri contabili nei quali avrebbe potuto trasferire di volta in volta le risultanze del computer e non ha conservato i dati cartacei (bolle, ricevute, contratti, atti provenienti da terzi, ecc.) che avrebbe dovuto conservare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)