Sez. 5, Sentenza n. 2812 del 17/10/2013 Ud. (dep. 21/01/2014) Rv. 258947 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Tenuta dei libri e delle scritture - Obbligo dell'imprenditore - Collaborazione tecnica - Conseguenze - Attribuzione della responsabilità all'imprenditore fallito in ragione del mancato rispetto del dovere di vigilanza - Possibilità.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)