Sez. 5, Sentenza n. 11931 del 27/01/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231707 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Tenuta dei libri e delle scritture - Obbligo dell'imprenditore - Collaborazione tecnica - Conseguenze - Attribuzione della responsabilità all'imprenditore fallito in ragione del mancato rispetto del dovere di vigilanza. - Legittimità.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare la attività svolta dal delegato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)