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Sez. L, Sentenza n. 2746 del 24/04/1980 (Rv. 406516 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406516-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA.*

Il divieto dello ius novorum in appello - che sussiste quando la causa petendi dedotta in secondo grado importa il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e, introducendo nel processo un nuovo thema decidendi, pone in essere una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado - si applica anche se la nuova domanda trovi fondamento in una norma di diritto che attenga all'ordine pubblico, sempre che non si tratti di questione rilevabile d'ufficio. (V 161/80, mass n 403551).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)