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Sez. 5, Sentenza n. 25890 del 23/12/2015 (Rv. 638200 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE | Giudicato esterno fondato su eccezione di decadenza per decorso del termine triennale ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Deducibilità in cassazione dal condebitore - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638200-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE

Nel processo tributario, la parte controricorrente in cassazione non può eccepire, ex art. 1306 c.c., il giudicato esterno intervenuto nei confronti di condebitore solidale per decorso del termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di eccezione di decadenza di natura personale ex art. 1297 c.c., inopponibile al condebitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1306, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)