Sez. 3, Sentenza n. 921 del 30/03/1971 (Rv. 350836 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE - NOVITA - CONDIZIONI - PROVA SU CIRCOSTANZE CONNESSE A QUELLE GIA ACCERTATE - PROVA SU FATTI INTEGRATIVI - ESCLUSIONE DELLA NOVITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE - NOVITA - CONDIZIONI - PROVA SU CIRCOSTANZE CONNESSE A QUELLE GIA ACCERTATE - PROVA SU FATTI INTEGRATIVI - ESCLUSIONE DELLA NOVITA.*
La prova testimoniale ammissibile in appello deve essere diretta alla dimostrazione di fatti che siano diversi da quelli gia provati in primo grado e che richiedano un'indagine differente da quella gia espletata. Non sussiste, pertanto, il carattere della novita quando la prova dedotta in appello verta su circostanze strettamente connesse con quelle gia accertate con lo stesso mezzo di prova in primo grado oppure sia diretta a far acquisire un'ulteriore circostanza integrativa dei fatti dedotti con la prova svolta nella precedente fase del giudizio. (V 3748'69, mass n 344006' 3458'69, mass n 343576' 3057'69, mass n 342975).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)