diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11342 del 17/06/2004 (Rv. 573683 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Accordo di separazione - Mantenimento del figlio minore - Assunzione, da parte di uno dei coniugi, dell'impegno di trasferire la proprietà di un bene immobile in favore del figlio minore - Validità - Natura.
Stato
decisa il 2004-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573683-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

È di per sè valida la clausola dell'accordo di separazione che contenga l'impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di pattuizione che dà vita ad un contratto atipico, distinto dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)