Sez. L, Sentenza n. 8894 del 02/07/2001 (Rv. 547840 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE | Illegittimo rifiuto - Liquidazione del danno - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE
Il danno da omessa assunzione, non diversamente da quello dipendente da un illegittimo licenziamento, è per sua natura ragguagliabile alle retribuzioni perdute, ove la parte interessata non alleghi e provi le ragioni per cui il danno in concreto sia stato inferiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)