Sez. L, Sentenza n. 11877 del 23/11/1998 (Rv. 521032 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Illegittimo rifiuto - Danno da liquidare - Liquidazione - Criteri - Data della pronuncia di secondo grado - Limite non superabile - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Nella materia delle assunzioni obbligatorie, in caso di illegittimo rifiuto di assunzione - che si configura anche ove sia motivata dal rilievo che il lavoratore non è in possesso delle specifiche attitudini professionali indicate nella richiesta di avviamento, in quanto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 482 del 1968 i datori di lavoro hanno facoltà di indicare soltanto la categoria professionale (operaia o impiegata) del personale suscettibile di avviamento obbligatoria, non anche le dette attitudini specifiche - il danno da liquidare ex artt. 1226 e 1227 cod. civ. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione - e non nella minor misura liquidabile per la cd. perdita di "chances" - deve essere delimitato temporalmente nell'ambito della pronuncia di secondo grado, in quanto per il periodo successivo alla stessa pronuncia manca il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione nel futuro dell'evento lesivo rappresentato dall'ingiusto stato di disoccupazione (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito con cui il risarcimento dei danni era stato determinato in misura pari alle retribuzioni spettanti fino alla data di effettiva assunzione, sul rilievo che la responsabilità del datore di lavoro non poteva permanere nonostante la eventuale sopravvenienza, dopo la data della sentenza, di fatti - diversi dall'assunzione - che avrebbero impedito la protrazione del danno).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)