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Sez. U, Sentenza n. 1273 del 06/02/1998 (Rv. 512341 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Notificazione alla parte personalmente in caso di irrituale costituzione - Effetti - Decorrenza del termine breve per impugnare.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512341-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione qualora la suddetta parte non sia ritualmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale della stessa parte possa essere valutata in maniera difforme da quella emergente dalla qualificazione formale operata dal giudice e desumibile dalla sentenza notificata. (Nella specie, essendo stata dichiarata dal pretore l'inammissibilità dell'opposizione e decreto ingiuntivo proposta dalla Regione Puglia per carenza di delibera autorizzatoria, ed essendo stata notificata tale sentenza alla Regione presso la sua sede, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che non aveva ritenuto l'inammissibilità dell'appello proposto oltre la scadenza del termine breve di impugnazione decorrente dalla notifica alla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)