Sez. 1, Sentenza n. 4704 del 12/05/1999 (Rv. 526241 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto del giudizio - Atto introduttivo - Rilevanza - Rilievo d'ufficio o deduzione di parte di nuove cause di illegittimità del provvedimento impugnato - Inammissibilità - Fattispecie relativa alla tardiva deduzione di illegittimità di provvedimento irrogativo di sanzione per illecito valutario per la mancata attribuzione di efficacia retroattiva e scriminatrice alla liberalizzazione valutaria del 1990, in quanto attuativa di direttiva comunitaria e di principi avente valore primario.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa costituisce l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile davanti al pretore, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, e per l'amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile la deduzione per la prima volta in Cassazione - per di più con atto, quale il controricorso, avente l'esclusiva funzione di contrastare i motivi del ricorso - della illegittimità di un atto irrogativo di sanzione pecuniaria in materia valutaria per un comportamento lecito secondo la sopravvenuta liberalizzazione ex D.M. 27 aprile 1990, per il fatto che tale liberalizzazione sarebbe attuativa di una direttiva comunitaria ed espressione di principi aventi valore primario).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)