Sez. 3, Sentenza n. 5675 del 05/05/2000 (Rv. 536191 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto del giudizio - Individuazione - Rapporto fra domanda e poteri del giudice - Principi.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, quanto al rapporto tra domanda e poteri del giudice è regolato dai seguenti principi: rientra nei poteri del giudice accertare che la violazione sia stata accertata e contestata in modo conforme alla legge e sia stata commessa, altresì che la sanzione sia stata applicata in modo legittimo e la sua entità non sia eccessiva; spetta però all'attore, con l'opposizione, delimitare l'oggetto di tale giudizio, esponendo le ragioni per cui chiede sia dichiarato che egli non è tenuto al pagamento della sanzione applicatagli; il giudice può tuttavia sempre rilevare vizi del procedimento di accertamento ed applicazione della sanzione che ne comportino la inesistenza giuridica.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)