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Sez. 1, Sentenza n. 9987 del 24/06/2003 (Rv. 564489 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rilievo d'ufficio di cause di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Domande nuove - Proponibilità- Esclusione - Precisazione della domanda alla prima udienza davanti al giudice di pace - Potere - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564489-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione. Da questa delimitazione dell'oggetto del giudizio consegue che il giudice di pace, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento opposto, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., non può introdurre in corso di causa una domanda nuova, ma ha il potere di precisarla all'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 320 cod. proc. civ., che disciplina specificamente la prima udienza di trattazione dinanzi al Giudice di pace (Nella specie, l'opponente, nell'atto di opposizione aveva esposto che l'infrazione non gli era stata immediatamente contestata, ma aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in relazione allo stato di necessità, in relazione al quale era stata commessa. Tuttavia, all'udienza di prima comparizione, ne aveva espressamente chiesto l'annullamento anche in relazione alla mancata contestazione immediata e il giudice di pace aveva accolto l'opposizione riguardo a questo secondo motivo).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)