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Sez. L, Sentenza n. 9201 del 07/06/2012 (Rv. 622802 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Divieto di trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 - Interpretazione costituzionalmente orientata alla tutela del disabile - Fondamento - Conseguenze - Non gravità dell'handicap - Rilevanza - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2012-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622802-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

La disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST., Legge 03/03/2009 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)