Sez. 1, Sentenza n. 14194 del 28/07/2004 (Rv. 576463 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Sopravvenuta carenza di interesse ad agire e contraddire - Sufficienza - Presupposti - Fattispecie in materia di domanda di nullità di un brevetto.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto; pertanto, qualora sia proposta una domanda di accertamento della nullità di un brevetto per invenzione industriale e, nel corso del giudizio, sopravvenga la scadenza di detto brevetto, poiché quest'ultima fa venir meno la privativa esclusivamente per il tempo ad essa successivo, va dichiarata cessata la materia del contendere nel caso in cui l'attore non abbia proposto una domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'ostacolo alla produzione e commercializzazione del bene derivante dal brevetto ed il risarcimento degli eventuali danni subiti, ed il convenuto non abbia proposto - o comunque abbia abbandonato - eventuali domande riconvenzionali dirette ad ottenere l'inibitoria alla produzione e commercializzazione del bene per il tempo di validità del brevetto, in quanto in siffatta ipotesi una eventuale pronuncia di merito sulle domande proposte dalle parti non può avere per esse alcuna utilità, giuridicamente apprezzabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)