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Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 21/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201176 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Chiamata in correità - Riscontri necessari perché assuma il carattere di gravità.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201176-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza

In tema di applicazione di misure cautelari, alla chiamata in correità, purché resa da soggetto intrinsecamente attendibile, va riconosciuto valore di indizio che, però, per assumere il carattere della gravità, deve trovare il necessario riscontro estrinseco in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto dell'accusa: riscontro che, di per sè, non deve costituire o concorrere a costituire prova di responsabilità, ma deve pur sempre essere di valenza tale da indurre logicamente a far ritenere la qualificata probabilità di colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico fatto a lui ascritto. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, quando le dichiarazioni del collaborante si riferiscano a fatti non percepiti direttamente dal dichiarante, ai fini della loro utilizzabilità per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 273 cod. proc. pen., s'impone un controllo pregnante della conoscenza e della verità dei fatti narrati, che non può esaurirsi nell'indicazione delle ragioni di attendibilità e credibilità del chiamante "de relato", ma deve spingersi all'individuazione di riscontri esterni che attengano alle circostanze che effettivamente il dichiarante sia stato informato dei fatti, che il terzo ne era stato a sua volta testimone e, infine, che tali fatti siano riferibili al chiamato in reità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)