Sez. 5, Sentenza n. 3497 del 09/07/1997 Cc. (dep. 30/08/1997) Rv. 209303 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata in correità - Attendibilità soggettiva - Necessità - Attendibilità oggettiva - Riscontri necessari - Fonte di conoscenza - Mancata indicazione espressa - Desumibilità implicita - Sufficienza - Fattispecie: frequentazione dell'ambiente delinquenziale in cui è maturato il delitto.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Per la valutazione di gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato a norma dell'art. 273 cod. proc. pen. è essenziale la ragione di conoscenza dei fatti da parte dl dichiarante. Ma, ferma la verifica di attendibilità soggettiva per spontaneità e disinteresse, può non essere decisiva la provvisoria mancata indicazione della fonte di conoscenza, quando sia implicita nella frequentazione dello stesso ambiente delinquenziale del chiamato, nel quale è maturato il delitto, purché l'attendibilità oggettiva sia intanto dimostrata dalla completezza, coerenza e ragionevolezza del narrato.In questo caso non occorrono riscontri individualizzanti, che possono conseguirsi successivamente ai fini della prova, mentre la stessa conferma dei risultati delle indagini intorno al fatto è intanto idonea a confermare esternamente l'attendibilità del dichiarante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)