Sez. L, Sentenza n. 7663 del 23/06/1992 (Rv. 477852 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro | Regola dell'esonero ex art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965 - Estensione al risarcimento del danno biologico - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro
La regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, non opera - alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 184 del 1986 e 356 del 1991 - con riguardo al risarcimento del danno biologico conseguente all'infortunio (nella specie, danno estetico) corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè considerata, autonomamente valutabile rispetto al danno patrimoniale derivante da una riduzione della capacità lavorativa e rispetto al danno non patrimoniale costituito dalla somma delle sofferenze fisiche e morali conseguenti alle lesioni subite.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)