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Sez. 1, Sentenza n. 1380 del 05/03/1982 (Rv. 419222 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI - EFFICACIA ESECUTIVA IN ITALIA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419222-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI - EFFICACIA ESECUTIVA IN ITALIA - PRESUPPOSTI.*

L'accertamento dell'efficacia esecutiva in Italia degli Atti ricevuti da pubblico ufficiale in Paese estero, disciplinata dall'art. 804 cod. proc. civ., postula, pur nel silenzio di tale norma, che l'atto straniero abbia i requisiti sostanziali e formali del titolo esecutivo richiesti per l'atto ricevuto in Italia, nonché in base, al combinato disposto degli artt. 474 n. 3 e 804 cod. proc. civ., che si tratti di atto contrattuale (e non meramente dichiarativo o ricognitivo) contenente una obbligazione di somme di denaro, come in ipotesi di rogito notarile redatto (nella specie in Germania) con la partecipazione di entrambe le parti di precedenti contratti di mutuo, il quale non si sia esaurito nella ricezione della volontà del debitore di assoggettarsi all'esecuzione, attraverso un'attività meramente certificativa ed autenticativa del notaio, ma abbia implicato altresì la trasfusione ed assunzione per relationem del contenuto di detti contratti e della relativa obbligazione del mutuatario del pagamento di una somma di denaro. (V 2363/78, mass n 391764).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)