Sez. 3, Sentenza n. 116 del 05/01/1966 (Rv. 320226 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMOSSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMOSSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO.*
L'art.1988 cod. civ. in tema di promessa di pagamento e di ricognizione di debito, allorche stabilisce che la esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria, inverte l'Onere della prova addossando la prova della eventuale inesistenza di tale rapporto su colui che ha fatto la promessa o la ricognizione, ossia crea casi di negozio processualmente astratto, il quale e valido ed efficace anche se il destinatario della dichiarazione non provi il rapporto fondamentale e per converso e invalido quando l'obbligato assume di provare-e riesca a provare-la inesistenza del rapporto medesimo. Ne la promessa e la ricognizione, consistenti in dichiarazione di volonta e non di scienza, acquistano natura confessoria sibbene quella di semplici ammissioni, che, riguardando il rapporto giuridico di cui importano il riconoscimento, hanno l'effetto di dare adito a una presunzione iuris tantum della esistenza della causa debendi, dispensando colui, a favore del quale il riconoscimento e avvenuto, dal provare il rapporto fondamentalmente presunto. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)