Sez. 3, Sentenza n. 6510 del 13/12/1979 (Rv. 403258 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - CASO FORTUITO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA - TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA - ART 17 DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA 19 MAGGIO 1956 - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL VETTORE.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - CASO FORTUITO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA - TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA - ART 17 DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA 19 MAGGIO 1956 - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL VETTORE.*
L'art 17, par secondo, della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada e resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n 1621) - il quale prevede che la responsabilita del vettore e esclusa qualora la perdita, l'avaria o il ritardo siano state causate da circostanze che egli non poteva evitare ed alle conseguenze delle quali non poteva ovviare - costituisce lex specialis che deroga alla disposizione, concernente l'esclusione della responsabilita del vettore nel caso di perdita o avaria derivante da caso fortuito, contenuta nell'art 1693, primo comma, cod civ, ed importa l'Onere del vettore di provare l'inevitabilita dell'evento e delle relative conseguenze per escludere la sua responsabilita. (V 2932/78, mass n 392357).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 17, Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)