Sez. 1, Sentenza n. 2932 del 13/06/1978 (Rv. 392357 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DOLO E COLPA - TRASPORTATORE INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA - RESPONSABILITA PER PERDITA OD AVARIA SUCCESSIVA ALLA PRESA IN CONSEGNA - DISCIPLINA EX ART 17 DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - DOLO O COLPA - RILEVANZA - LIMITI.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DOLO E COLPA - TRASPORTATORE INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA - RESPONSABILITA PER PERDITA OD AVARIA SUCCESSIVA ALLA PRESA IN CONSEGNA - DISCIPLINA EX ART 17 DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - DOLO O COLPA - RILEVANZA - LIMITI.*
La responsabilita del trasportatore internazionale di merci su strada per perdita od avaria successiva alla presa in consegna, che sussista ai sensi dell'art 17 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con legge 6 dicembre 1960 n 1621), non postula il dolo del trasportatore stesso, ovvero una sua colpa assimilabile al dolo secondo la legge del giudice adito, in quanto la ricorrenza di tale dolo o colpa, ai sensi dell'art 29 della convenzione, spiega rilievo solo al fine di escludere le specifiche limitazioni di responsabilita previste per determinate ipotesi degli artt 18 e seguenti della convenzione medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 17, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 18, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 29, Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)