Sez. 3, Sentenza n. 9667 del 03/10/1997 (Rv. 508521 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Trasporto internazionale di merci - Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 (artt. 17 e 18) - Disciplina speciale - Art. 1693 cod. civ.- Inapplicabilità - Limiti - Conseguenze - Onere probatorio del danneggiato - Contenuto.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE
Mentre, ai sensi dell'art. 1693 cod. civ., quando è stipulato un contratto di trasporto, il semplice fatto della perdita o dell'avaria delle merci determina la imputazione degli effetti dannosi al vettore e, per escludere l'operatività di tale criterio, il vettore deve dare la prova positiva del caso fortuito, invece, in base agli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 pur restando, in termini generali, la imputazione automatica dell'effetto al vettore, basta tuttavia il dubbio sulla incidenza causale dei "risques" per escludere tale automatismo, nel duplice senso che: a) il solo (fondato) dubbio libera il vettore; b) per rendere nuovamente operativo il criterio automatico generale di imputazione di responsabilità, il controinteressato ("l'ayant droit") deve dimostrare, non che il danno sia derivato da fatto del vettore, ma che non è stato causato da uno dei "risques" indicati al comma quarto dell'art. 17.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 15, Legge 06/12/1960 num. 1621, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 17, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)