Sez. L, Sentenza n. 2312 del 19/06/1976 (Rv. 381107 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MINATORE CHE ABBIA RAGGIUNTO IL CINQUANTESIMO ANNO DI ETA NEL 1963 - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MINATORE CHE ABBIA RAGGIUNTO IL CINQUANTESIMO ANNO DI ETA NEL 1963 - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
Al minatore che abbia raggiunto il cinquantesimo anno d'eta nel 1963 la pensione di vecchiaia non spetta se egli non sia stato addetto, anche discontinuamente, per almeno quindici anni a lavoro sotterraneo (art 1 legge n 5 del 1960), ovvero non possa far valere i periodi di contribuzione nella gestione speciale indifferentemente per lavoro in superficie o in sotterraneo con almeno cinquantadue Marche settimanali (art 10 legge citata, modificata dall'art 1 legge n 50 del 1963).*
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1960 num. 5 art. 1 CORTE COST., Legge 03/01/1960 num. 5 art. 10, Legge 03/02/1963 num. 50 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)