Sez. L, Sentenza n. 1483 del 17/05/1974 (Rv. 369587 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - SOGGEZIONE ALLE RISPETTIVE DISCIPLINE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - SOGGEZIONE ALLE RISPETTIVE DISCIPLINE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Ai sensi degli artt 1, 206 e 207 del tu 30 giugno 1965, n 1124, sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'allevamento del bestiame e soggetto alla disciplina assicurativa delle imprese agricole soltanto quando sia svolto da un imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di una azienda agricola o forestale, e, cioe, in stretto rapporto di connessione (o di accessorieta) con l'attivita principale dello sfruttamento della terra ed in modo che il fine principale di detta azienda venga realizzato indipendentemente dall'attivita di allevamento. Qualora, invece, questo ultimo esorbiti dai fini e dalle dimensioni dell'azienda agricola, si e in presenza di un'impresa industriale, sottoposta, come tale, alle norme sull'Assicurazione obbligatoria dell'industria. Siffatto inquadramento, ai fini assicurativi, dell'allevamento del bestiame nell'ambito delle categorie delle imprese e conforme a quello adottato dall'art 2135 cod civ, il quale, accomunando tale attivita alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura, esclude che la medesima abbia, di per se stessa, natura agricola e subordina l'acquisizione di tale natura alla persistenza di una connessione funzionale con lo sfruttamento della terra; per cui ove tale connessione si interrompa, l'allevamento del bestiame assume carattere industriale. (nella specie, la SC ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano qualificato come industriale un allevamento di polli e di suini, essendo stato accertato che esso era svolto indipendentemente da ogni connessione funzionale con la coltivazione di un fondo dell'imprenditore o altrui e che lo stesso imprenditore traeva dal terreno di sua proprieta soltanto una piccola parte di quanto era necessario per lo allevamento degli animali, al quale provvedeva precipuamente con l'acquisto di mangimi o di prodotti agricoli altrui). (V 3283'72, mass n 361107; 3213'72, mass n 361008; (V 2362'72, mass n 359762, 1463'72, mass n 381107; (V 1235'72, mass n 357727; 1245'66, mass n 322501).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)