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Sez. L, Sentenza n. 2509 del 18/03/1999 (Rv. 524282 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Procedura sindacale - Mancata convocazione di uno dei sindacati legittimati - Incidenza - Automatica inefficacia della procedura ai fini della qualificazione dei licenziamenti come collettivi - Esclusione - Accertamento della sua idoneità per il controllo cui è finalizzata - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524282-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Secondo la disciplina dei licenziamenti collettivi antecedente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, la mancata convocazione di uno dei soggetti sindacali legittimati ad intervenire nella procedura conciliativa, se può legittimare tale sindacato ad esperire la procedura di repressione dei comportamenti antisindacali, di per sè non è idonea ad escludere l'idoneità della procedura di conciliazione attivata sotto il profilo del controllo delle determinazioni imprenditoriali (punto che deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito) e quindi la riconduzione dei licenziamenti nell'area di quelli individuali, dato che l'accordo interconfederale 5 maggio 1965 contempla l'intervento del sindacato nella veste di soggetto portatore ed interprete degli interessi diffusi ed indivisibilmente riferibili a tutti i lavoratori. (Nella specie la competente associazione imprenditoriale aveva omesso la convocazione di un'associazione a cui era iscritto uno solo dei dipendenti dell'azienda interessata e il procedimento conciliativo si era effettivamente svolto, con la partecipazione anche del prefetto).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)