Sez. L, Sentenza n. 87 del 11/01/1988 (Rv. 456740 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DI SINGOLI LAVORATORI PER RIDIMENSIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA - MANCATA PREVIA PROCEDURA CONCILIATIVA SINDACALE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DI SINGOLI LAVORATORI PER RIDIMENSIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA - MANCATA PREVIA PROCEDURA CONCILIATIVA SINDACALE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi di licenziamenti di singoli lavoratori, ancorché riconducibili ad una situazione di stabile ridimensionamento della attività economica dell'impresa, che caratterizza la nozione di licenziamento collettivo, qualora non abbia avuto luogo la preventiva procedura di conciliazione sindacale prevista dagli accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi per riduzione di personale, i licenziamenti stessi devono essere trattati alla stregua della disciplina di cui alla legge n. 604 del 1966, secondo le regole dei licenziamenti individuali plurimi, con la conseguenza che il giudice del merito deve necessariamente valutare la legittimità di essi come se si trattasse di singoli licenziamenti individuali allo scopo di accertare la sussistenza del giustificato motivo e quindi l'assolvimento (o meno) dell'Onere probatorio da parte del datore di lavoro relativamente all'accertamento dei presupposti legittimanti i licenziamenti stessi. (V 5460/87, mass n 454018; (V 4253/87, mass n 433006).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)