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Sez. L, Sentenza n. 12746 del 28/11/1992 (Rv. 479792 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Vizi della procedura sindacale - Valutazione conseguente del licenziamento come individuale per giustificato motivo obiettivo - Accertamenti conseguenti - Impossibilità di un diverso impiego del lavoratore licenziato - Onere probatorio del datore di lavoro - Oggetto - Limiti - Rifiuto del lavoratore a trasferirsi dalla sede originaria - Rilevanza.
Stato
decisa il 1992-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479792-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere

I vizi nello svolgimento della procedura sindacale comportano che il licenziamento intimato come collettivo debba essere valutato (non però per un fenomeno di conversione ai sensi dell'art. 1424 cod. civ.) come individuale (plurimo), con la conseguenza che, dovendo i licenziamenti essere assoggettati alla legge n. 604 del 1966, occorre accertare la sussistenza del giustificato motivo (oggettivo) e l'impossibilità di un diverso impiego del lavoratore licenziato; l'onere probatorio di quest'ultimo elemento (anch'esso da provarsi dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della citata legge) va assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati o il fatto che dopo il licenziamento non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione in nessuna delle sedi dell'attività aziendale, essendo sufficiente la limitazione di tale accertamento alla sede cui era addetto il lavoratore licenziato nel solo caso di preliminare (e non già meramente ipotizzabile) rifiuto del lavoratore medesimo a trasferirsi altrove.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)