Sez. L, Sentenza n. 5082 del 03/09/1980 (Rv. 408940 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - AMBITO DI OPERATIVITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - AMBITO DI OPERATIVITA.*
L'Assicurazione contro le malattie professionali nell'industria opera in relazione a tutti gli episodi morbosi, tali da determinare nel lavoratore uno stato di inabilita, che siano di per se stessi riferibili all'Azione delle sostanze specificate nella colonna dell'allegato 4 del tu approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124, in quanto esse siano presenti - allo stato elementare o associate ad altre allo stato naturale specificamente trattate - nelle cose formanti oggetto (diretto o indiretto) dell'attivita affidata al lavoratore medesimo, sulla base di una presunzione legale assoluta, nel senso che se una determinata malattia risulti causata dall'Azione delle sostanze specificate nella tabella e queste siano presenti nell'oggetto diretto o indiretto della lavorazione assegnata al dipendente, cio e sufficiente per il riconoscimento della tutela assicurativa senza che occorra la prova concreta del relativo nesso di causalita professionale. (V 3792/79, mass n 400235).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)