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Sez. L, Sentenza n. 2535 del 27/04/1981 (Rv. 413313 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA DI MALATTIA - SPETTANZA - LIMITI - MALATTIA DI DURATA SUPERIORE AI CENTOTTANTA GIORNI - CESSAZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - INDENNITA CORRISPOSTA PER LE SOLE GIORNATE FERIALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413313-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA DI MALATTIA - SPETTANZA - LIMITI - MALATTIA DI DURATA SUPERIORE AI CENTOTTANTA GIORNI - CESSAZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - INDENNITA CORRISPOSTA PER LE SOLE GIORNATE FERIALI - IRRILEVANZA.*

Decorso il periodo di centottanta giorni per il quale la malattia e assistibile, cessa ogni Obbligo dell'INAM nei confronti del lavoratore assicurato, il quale, pertanto, come non ha piu diritto entro l'anno ad ulteriori prestazioni sanitarie, cosi nemmeno puo pretendere ancora l'indennita di malattia, benche questa, essendo stata corrisposta soltanto per le giornate feriali comprese nel periodo massimo di assistibilita, non abbia raggiunto le centottanta erogazioni. (Conf 4582/78, mass n 394251; (Conf 1644/78, mass n 391016; (Conf 3634/77, mass n 387234; (Conf 3191/75, mass n 377304).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 7, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 17, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 31/10/1947 num. 1304 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)