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Sez. 2, Sentenza n. 1618 del 07/04/1978 (Rv. 391016 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391016-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

Il ricorso per Cassazione e inammissibile quando nella copia notificata non risulta trascritta la procura al difensore del ricorrente, rilasciata a margine o in calce all'originale, se dal contesto della copia stessa o dall'intestazione di essa non si possa dedurre con certezza che il mandato e stato conferito anteriormente alla notifica o nella data di questa. (nella specie, nella copia notificata del ricorso, i soli riferimenti alla procura erano contenuti nelle parole iniziali - "l'avv...In rappresentanza e difesa, giusta procura a margine, di..."- e in quelle finali, con cui il professionista si dichiarava procuratore dei ricorrenti). (V 3896/74, mass n 372438; (V 712/74, mass n 368549).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)