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Sez. L, Sentenza n. 3191 del 07/10/1975 (Rv. 377304 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MALATTIA SUPERIORE AI CENTOTTANTA GIORNI - CESSAZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - INDENNITA CORRISPOSTA PER LE SOLE GIORNATE FERIALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377304-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MALATTIA SUPERIORE AI CENTOTTANTA GIORNI - CESSAZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - INDENNITA CORRISPOSTA PER LE SOLE GIORNATE FERIALI - IRRILEVANZA.*

Decorso il periodo di centottanta giorni di 'assistenza malattià, comprendente cosi le prestazioni sanitarie come l'assistenza economica, cessa nei confronti dell'assicurato ogni Obbligo dell'INAM, e pertanto il lavoratore, benche perduri l'incapacita lavorativa, come non ha piu diritti ad ulteriori prestazioni sanitarie, cosi non puo pretendere ancora l'indennita malattia, benche la stessa, essendo stata corrisposta soltanto per le giornate feriali cadenti nel periodo di centottanta giorni, non abbia raggiunto le centottanta erogazioni. (V 797/75, mass n 374170; 3204/71, mass n 354609).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 31/10/1947 num. 1304 art. 3 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)