Sez. 4 - , Sentenza n. 9208 del 15/01/2020 Ud. (dep. 09/03/2020) Rv. 278908 - 02
PARTE CIVILE - SPESE | Ricorso per cassazione dell'imputato – Parziale accoglimento - Annullamento con rinvio ai soli fini di rideterminazione della pena – Condanna dell’imputato alle spese in favore della parte civile costituita – Necessità – Ragioni.
PARTE CIVILE - SPESE
Nel caso in cui, in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena di un reato in relazione al quale vi sia stato accoglimento della domanda della parte civile, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite vittoriose, poiché le stesse potrebbero disinteressarsi del giudizio di rinvio, da cui non può loro derivare alcun pregiudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)