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Sez. 5 - , Ordinanza n. 30743 del 26/03/2019 Cc. (dep. 12/07/2019) Rv. 277152 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rigetto o dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato - Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277152-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria; nè è a tal fine necessario che il difensore della parte civile abbia presenziato all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione se, anche attraverso la presentazione di memorie, questi abbia fornito un utile contributo alla decisione. (Fattispecie in cui la parte civile aveva depositato una memoria, rappresentando elementi di dibattito centrati sulle questioni oggetto del ricorso ed offrendo una piattaforma argomentativa di contrasto alle ragioni avverse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)