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Sez. U, Sentenza n. 7223 del 07/08/1996 (Rv. 499008 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Incompatibilità tra appartenenza all'ordine giudiziario ed affiliazione alla massoneria - Giudizio di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499008-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

La decisione con la quale la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ritenga l'appartenenza all'Ordine Giudiziario incompatibile con l'affiliazione alla massoneria, anche non segreta, costituisce un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, allorquando, a suo sostegno, siano addotte considerazioni che integrano, nel loro complesso, una motivazione, logica, esauriente ed immune da errori di diritto (nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza della Sezione disciplinare che ha inflitto la sanzione della censura ad un magistrato affiliato alla loggia massonica "Leonessa - Arnaldo da Brescia del Grande Oriente d'Italia", sul presupposto dell'impossibilità per il magistrato di esercitare le proprie funzioni in modo imparziale ed indipendente se inserito nell'associazionismo massonico, caratterizzato da diffusi aspetti di segretezza, da vincoli interni intensissimi, dalla persistenza del legame e da tenaci influenze tra gli affiliati).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)