Sez. U, Sentenza n. 12527 del 11/12/1997 (Rv. 510830 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Decisione della Sezione disciplinare del C.S.M. - Incompatibilità tra appartenenza all'ordine giudiziario ed affiliazione alla massoneria - Giudizio di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Elemento psicologico della condotta dell'incolpato - Portata - Motivazione adeguata - Necessità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
La decisione con la quale la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ritenga l'appartenenza all'Ordine Giudiziario incompatibile con l'affiliazione alla massoneria, anche se non segreta, costituisce un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, allorquando, a suo sostegno, siano addotte considerazioni che integrano, nel loro complesso, una motivazione, logica, esauriente ed immune da errori di diritto. Peraltro affinché per tale condotta possa essere inflitta una sanzione disciplinare, al giudizio di obiettiva riprovevolezza dell'affiliazione ad una associazione massonica correlato alla suddetta incompatibilità deve accompagnarsi una adeguata motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico della condotta posta in essere dall'incolpato, al qual fine assume rilievo decisivo la circostanza che questi abbia richiesto di affiliarsi ad una loggia non segreta in un epoca nella quale (anche sulla base di orientamenti della giurisprudenza di legittimità come pure di iniziative legislative del governo, miranti, queste ultime, ad imporre al magistrato solo un obbligo di informazione della prestata adesione) tale partecipazione poteva apparire non incompatibile con i doveri connessi all'appartenenza all'ordine giudiziario, recedendo successivamente dall'associazione stessa, molto tempo prima dell'adozione da parte del Consiglio superiore della Magistratura delle delibere (risalenti al 1990 e al 1993) nella quali è stato espresso un giudizio di disvalore nei confronti della partecipazione dei magistrati alla massoneria anche ufficiale e ne è stata prospettata la valutabilità a fini disciplinari.(Nella specie il magistrato era stato affiliato negli anni 1978 - 1984).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)