Sez. U, Sentenza n. 11259 del 14/11/1997 (Rv. 509875 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Comportamento compromissivo del prestigio dell'Ordine giudiziario - Affiliazione a loggia massonica - Contrasto con i doveri di indipendenza, autonomia ed imparzialità del magistrato - Sussistenza - Irrogazione di sanzione disciplinare da parte del Consiglio Superiore della magistratura - Legittimità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di illecito disciplinare addebitabile ai magistrati dell'ordine giudiziario, l'iscrizione alla massoneria è vicenda da qualificarsi in termini di automatica menomazione dell'immagine di organo assolutamente indipendente ed imparziale che la magistratura deve possedere, e di conseguente perdita di prestigio del magistrato e dell'intero ordine di appartenenza. Sono, difatti, incompatibili con detta immagine la segretezza, il modo di agire, le regole di "assistenza" tra affiliati, gli obiettivi perseguiti da tale associazione, non potendo, da un canto, il magistrato dividere il suo impegno civile con l'adesione ad un sodalizio che, indebolendone il giuramento di fedeltà allo Stato ed essendo articolato in "gradi", impone uno "status" di dipendenza ai suoi partecipi verso coloro cui l'associazione stessa riconosca livello, autorità, prestigio superiore (ciò che si pone in irriducibile contrasto con l'autonomia di giudizio richiesta, in ogni occasione, al magistrato), e dovendosi, dall'altro, attribuire non trascurabile importanza al fatto che, nonostante il ruolo di giudice, l'affiliato, come massone, sarebbe tenuto a rifiutare, per le controversie con altri adepti, la giurisdizione statale, per essere le stesse devolute all'arbitrato previsto dalla corporazione con caratteri di esclusività rispetto ad eventuali intromissioni esterne. (Nella specie, l'incolpato, cui era stata irrogata dalla sezione disciplinare del Cons. Sup. Mag. la sanzione della perdita dell'anzianità nella misura di due anni, era risultato affiliato all'organizzazione fin dall'anno 1975, aveva percorso, nel suo seno, un rilevante "cursus honorum", si era reso promotore della costituzione di una nuova loggia, aveva, nell'anno 1991, prestato "promessa solenne" di quarto grado, per poi formalmente dissociarsi solo nell'anno 1993).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)