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Sez. 1, Sentenza n. 5432 del 04/06/1994 (Rv. 486889 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - Valore iniziale - Maggiorazioni | Spese di acquisto dell'immobile - Computo nel valore iniziale - Ammissibilità - Documenti dimostrativi - Mancata allegazione alla dichiarazione - Irrilevanza - Spese incrementative - Mancata esposizione nella dichiarazione e mancata denuncia al momento della registrazione dell'atto - Decadenza ex terzo comma art. 18 del d.P.R. N. 643 del 1972 - Ammissibilità - Valore del bene superiore a quello dichiarato nell'atto di acquisto - Enunciazione - Indicazione implicita delle spese di acquisto dell'immobile - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486889-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - Valore iniziale - Maggiorazioni

In materia di I.N.V.I.M., il diritto di computare nel valore iniziale del bene immobile alienato le spese incrementative - tra le quali rientrano le spese di acquisto - non è escluso dalla mancata allegazione alla dichiarazione dei documenti dimostrativi, potendo tale documentazione essere fornita successivamente al giudice tributario, mentre la decadenza prevista dal terzo comma dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 scatta ove le spese, se già non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma del medesimo art. 18, non siano state neppure denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto, senza che la loro indicazione possa ritenersi implicita nella enunciazione di un valore del bene superiore a quello dichiarato nell'atto di acquisto, dal momento che la legge distingue nettamente fra la denuncia del valore iniziale e la indicazione delle spese di acquisto sostenute e la distinzione fra valore e spese appare essenziale anche per consentire la verifica della amministrazione tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)