Sez. 5, Sentenza n. 4966 del 01/04/2003 (Rv. 561678 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Spese incrementative - Documentazione - Allegazione all'atto di trasferimento - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI
In tema di "Invim", il diritto di computare nel valore iniziale del bene immobile alienato le spese incrementative (nella specie, sostenute dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643) non è escluso dalla mancata allegazione alla dichiarazione dei documenti dimostrativi, potendo tale documentazione essere fornita successivamente al giudice tributario, atteso che la sanzione della decadenza - la quale, per la sua gravità, non può ritenersi operante se non espressamente comminata - è stabilita dall'art. 18 del d.P.R. n. 643 del 1972, con riferimento alla prescrizione secondo cui le spese incrementative (se già non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma della disposizione citata) devono essere dichiarate al momento della registrazione dell'atto di alienazione, e non invece alla prescrizione (contenuta nel comma successivo), secondo la quale le suddette spese devono essere documentate.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)