Sez. 5, Sentenza n. 1715 del 07/02/2002 (Rv. 552123 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Spese incrementative dell'immobile - Computo nel valore iniziale - Ammissibilità - Documenti dimostrativi - Mancata allegazione alla dichiarazione per l'applicazione dell'INVIM decennale - Irrilevanza - Spese incrementative - Mancata esposizione nella dichiarazione e mancata denuncia al momento della registrazione dell'atto - Decadenza ex comma settimo dell'art. 18 del d.P.R. n. 43 del 1972 - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI
In tema di INVIM decennale, il diritto di computare nel valore iniziale del bene immobile alienato le spese cosiddette incrementative non è escluso dalla mancata allegazione dei relativi documenti dimostrativi, potendo la documentazione essere fornita anche al giudice tributario, ma il contribuente incorre nella decadenza di cui all'art. 18, comma settimo, del d.P.R. n. 643 del 1972 se tali spese non abbia esposto nella apposita dichiarazione prevista dal primo comma della norma citata, ovvero non abbia denunciato al momento della registrazione dell'atto "inter vivos".
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 643 art. 18 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)