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Sez. 1, Sentenza n. 7319 del 07/04/2005 (Rv. 582535 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione non immediata - Notificazione della violazione - Esecuzione da parte di soggetto diverso da quello autore del rilevamento dell'infrazione - Ammissibilità ex art. 14 legge n. 689 del 1981 - Condizione - Verbale notificato - Requisiti formali.
Stato
decisa il 2005-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582535-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di illecito amministrativo, alla luce dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, allorquando la contestazione non avvenga nell'immediatezza, la notificazione della violazione può essere eseguita da un soggetto diverso da quello che ha proceduto alla rilevazione dell'infrazione, purché questi faccia parte della medesima amministrazione che ha accertato la violazione. Da ciò si ricava che non costituisce principio della disciplina della fase di accertamento e di contestazione dell'illecito amministrativo l'identità soggettiva fra chi rileva l'infrazione ed il soggetto o l'organo dell'amministrazione che procede alla formale contestazione; né, in caso di mancata contestazione immediata e di non coincidenza soggettiva, il verbale notificato deve contenere l'indicazione dei nomi dei soggetti che l'infrazione hanno rilevato ma non contestato, unico requisito di legittimità del verbale essendo, dal punto di vista formale, quello della provenienza da organo abilitato e identificato e la sua sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)